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Risorse / Editoriali / 13.03.10 - Matrimonio omosessuale  
Matrimonio omosessuale. Diritti della Carta che rimangono sulla carta.
Benché sia la costituzione sia il dettato codicistico non escludano il matrimonio omosessuale, questo di fatto, nella prassi applicativa, viene precluso.

di Marco Falaguasta

Punto di partenza della nostra analisi in materia è l’articolo 29 primo comma della costituzione il quale stabilisce che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Occorre quindi soffermarsi sui concetti chiave di questa disposizione normativa. Ancor prima delle espressioni “diritti della famiglia” e “società naturale fondata sul matrimonio”, merita un cenno il termine famiglia, con il quale si intende comunemente un gruppo di persone legate da vincoli di affetto e solidarietà che identifica la forma primaria della convivenza umana. Quanto alla famiglia essa viene annoverata tra le società naturali , espressione che evidenzia come essa rappresenti un nucleo spontaneo che nasce dal legame di coppia per soddisfare il bisogno di due esseri umani di superare la dimensione individuale e trovare amore e conforto nella reciproca assistenza. Il nostro ordinamento ricollega a questa società naturale un insieme di diritti di solidarietà familiare (ad esempio l’obbligo di assistenza reciproca tra i coniugi, nonché quello di collaborazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, cfr. art. 143 c.c.), diritti che, alla pari dei diritti fondamentali dell’individuo, sono strettamente personali, e perciò intrasmissibili, irrinunciabili, imprescrittibili, e che dunque non possono formare oggetto di transazione.
L’articolo 29 della costituzione individua il fondamento della famiglia nel matrimonio: atto giuridico solenne mediante il quale due persone assumono l’impegno di condividere la propria vita al fine di costituire una famiglia.. Le forme di matrimonio riconosciute dall’ordinamento giuridico italiano sono due: quello civile, celebrato in municipio davanti al sindaco e regolato dal diritto privato italiano, il quale non stabilisce mai esplicitamente che i nubendi devono essere di sesso diverso, e quello concordatario, celebrato dal sacerdote e sottoposto sia alle regole del diritto civile italiano sia a quelle del diritto canonico, che invece prescrivono la diversità di sesso tra i nubendi.
Come si nota né il codice civile né la costituzione forniscono una visione “eterosessuale” dei concetti di famiglia e di matrimonio, che anzi si prestano ad essere letti estensivamente, fino a ricomprendere anche la famiglia omosessuale. A sostegno di tale interpretazione milita altresì il disposto dell’articolo 2 della costituzione, a norma del quale la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tra questi diritti figura certamente il diritto all’identità e alla libertà personale, di cui la libertà sessuale costituisce una fondamentale estrinsecazione. Tale libertà va quindi riconosciuta e garantita ad ogni individuo, indipendentemente dall’orientamento sessuale, in ogni formazione sociale e dunque anche nell’ ambito familiare, essendo la famiglia la prima e principale formazione sociale ove si esplica la personalità di ogni uomo.
Uno specifico rilievo in materia è assunto anche dall’articolo 3 della costituzione, in virtù del quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso e di condizioni personali. E’ chiaro quindi come l’orientamento sessuale di una persona non possa essere assunto a motivo giustificativo di un diverso e svantaggioso trattamento giuridico e sociale. Inoltre l’articolo 3 non si limita al formale divieto di ogni irragionevole discriminazione, ma richieda altresì allo stato di adoperarsi attivamente nel rimuovere i vari ostacoli che, anche in via fattuale , limitano l’eguaglianza tra i cittadini impedendone il pieno sviluppo della personalità. Questo impegno dello stato configge con la radicata prassi che ancor oggi impedisce a due persone dello stesso sesso legate da profondi vincoli affettivi di unirsi in matrimonio al fine di fondare una famiglia.
E’ quindi auspicabile un’evoluzione verso un sempre maggiore riconoscimento sociale e normativo delle unioni tra persone dello stesso sesso. D’altra parte le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato come accanto alle famiglie tradizionali fondate sul matrimonio tra un uomo ed una donna, vi siano anche famiglie di fatto sorte dalla convivenza di due persone.
Queste ultime ricevono una significativa tutela giuridica sotto molteplici profili se formate da persone di sesso diverso, purchè la convivenza sia dotata di un carattere di stabilità e serietà, al contrario ancor oggi è al centro di un vivo dibattito il problema del riconoscimento delle unioni tra omosessuali, fenomeno tuttora non di rado accompagnato da severi giudizi di ordine morale e sociale. Tuttavia non va dimenticato che il Parlamento europeo ha raccomandato di porre fine alle discriminazioni ed agli ostacoli frapposti al matrimonio tra coppie omosessuali, riconoscendo loro il diritto di condividere la propria vita.
A tal proposito, nel nostro Paese, in assenza di una legislazione specifica, è chiamata il 23 marzo p.v. a pronunciarsi in materia la Corte Costituzionale, in seguito ad una serie di rinvii da parte di giudici chiamati ad esprimersi sull’ammissibilità o meno di un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Sarebbe auspicabile che la Corte Costituzionale rinvenisse nelle disposizioni costituzionali sopra citate una copertura sufficiente per respingere la questione di costituzionalità su presupposto che già vi siano tutte le premesse normative per riconoscere la piena ammissibilità e liceità anche a questo tipo di unioni. 


                                                                 


ultimo aggiornamento: 13/03/2010

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